Questo è in estrema sintesi il principio di diritto che viene ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n.19871/2011 del 21.06.2011 – fonte diritto.ilSole24ore.com).
Gli Ermellini ci ricordano che “nella disciplina dettata dall’art. 2054 cod. civ. – secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione de dannoo si presume, in difetto di pova liberatoria da parte dell’uno, uguale a quello dell’altro – un principio regolatore della materia della responsabilità civle per danni causati dalla circolazione di veicoli”.
In altra nostra news parleremo dell’onere della prova liberatoria che il richiedente il risarcimento deve assolvere.